| Cosa contratta la RSU? L'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti |
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| Postato da Silvana La Porta | |||
| Lunedì 16 Gennaio 2012 10:32 | |||
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Cosa contratta la RSU? L'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti...(da ricostruiamo l'Italia)
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L'art. 6 del CCNL prevede, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa tra RSU e dirigente scolastico, i criteri e le modalità relativi all'articolazione dell'orario del personale docente. Vediamo in dettaglio quali aspetti dell'orario di lavoro è possibile regolare nel contratto di scuola. L'orario di lavoro giornaliero massimo Per i docenti, a differenza del personale ATA, il contratto nazionale non stabilisce quale debba essere l'orario di lavoro giornaliero massimo, perciò è opportuno stabilirlo nel contratto di scuola prendendo in considerazione la somma delle ore di insegnamento e delle attività funzionali della giornata. Nel contratto vanno fissate alcune norme di garanzia, come ad es la definizione di un tetto massimo giornaliero di ore complessive derivanti dalla somma degli impegni d'insegnamento e funzionali all'insegnamento che nessun docente può superare. L'orario delle riunioni Il contratto può stabilire:
L'orario delle lezioni Il contratto di scuola può disciplinare tutti quegli aspetti che non attengono la didattica (perché sono di pertinenza del Collegio docenti), ma che comunque caratterizzano l'orario di lezione. Ad esempio:
Il giorno libero Il giorno libero non è un diritto, ma la sua modalità di fruizione dovrebbe essere uguale per tutti. Il contratto di scuola può stabilire i criteri di scelta del giorno libero e di rotazione nei casi in cui le richieste eccedano le possibilità di accoglimento. Laddove non fosse possibile averlo (per ragioni oggettive, come, ad esempio, per chi opera su posti tra scuole diverse) va previsto un compenso forfetario per il maggior disagio. Completamento dell'orario Il contratto di scuola può definire i criteri di utilizzazione dei docenti nel loro orario per casi particolari quali ad esempio:
In genere un docente non può essere utilizzato in una sede diversa da quella a cui è stato assegnato per tutto l'anno, a meno che non lo preveda esplicitamente il contratto, per il numero di docenti strettamente necessario e previo compenso per maggior disagio. In caso di sospensione delle lezioni i docenti non hanno l'obbligo di recuperare le ore non prestate: non è previsto dal contratto nazionale, quindi non può essere imposto dal dirigente né inserito nel contratto di scuola. I permessi orari Sarebbe opportuno chiarire nel contratto di scuola che le ore di permesso non sono solo quelle di lezione, ma anche quelle funzionali, visto che nel contratto nazionale non vi è una specifica limitazione. Quindi è possibile chiedere ore di permesso anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento (per gli impegni in Collegio, Consigli o altre attività funzionali). Il contratto di scuola potrebbe regolare come recuperare di queste ore (ad es. in supplenze o attività di recupero). Flessibilità oraria individuale La flessibilità oraria per ragioni didattiche è già prevista dal contratto nazionale. Il contratto di scuola può prevedere, per analogia, forme di flessibilità oraria individuale per esigenze personali e non didattiche. Come? Ad esempio offrendo a un docente la possibilità di scambiare ore con colleghi delle sue classi con obbligo di recuperarle in quelle stesse classi entro un tempo definito. In tal modo per gli alunni non sarebbe modificato il monte ore annuo delle materie, ma solo l'orario di una o due settimane.
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