Molto interessante una recente circolare (11.11.2016, n. 070) rivolta dal dirigente scolastico Peppino Tilocca al personale docente e non docente e alla Dsga dellâIISS A. De Castro di Oristano, in Sardegna. Una circolare lineare, assolutamente corretta perchĂŠ applicativa delle norme vigenti, peraltro piĂš volte oggetto di sentenze dei Tribunali del lavoro proprio nei termini espressi dal dirigente scolastico Tilocca…
Oltre a invitare a leggere le sentenze, il rinvio è alla normativa vigente in materia di assemblee studentesche, ai D.P.R. 416/74 e 297/94, fonti primarie del diritto, e al comma 8 dellâarticolo 13 del Decreto legislativo 297/94. In essi non è previsto alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti nelle distinte ipotesi, rispettivamente, di fuori dellâorario delle lezioni e in orario di lezione. Figuriamoci lâeventuale presenza dei docenti nella funzione di âvigilantiâ, assolutamente impossibile e in violazione delle norme vigenti quali fonti primarie del diritto. Tuttavia, lâimposizione, illegittima, dei presidi âdisattentiâ alle norme vigenti e comunque disinformati ai docenti a essere presenti alle assemblee studentesche risulta purtroppo alquanto diffusa. Una delle sentenze, la prima, che hanno decretato âinsussistente in capo ai docenti lâobbligo a presenziare alle assemblee studentesche dâistituto, fermo restando lâobbligo di rilevazione delle presenze e delle assenze allâinizio della prima ora della mattinata a cura dei docenti in servizio in tale orario in ciascuna classeâ è stata proprio quella pronunciata il 29 maggio 2007 (con sentenza depositata in cancelleria il 25 settembre 2007) dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro.
Recentemente câè stato il caso di due docenti (dellâUil-scuola) dellâIstituto scolastico superiore di Avezzano (il Tecnico-industriale E. Majorana) che si erano rifiutati di aderire allâordine, che gli veniva imposto dalla dirigente scolastica, di essere presenti a scuola durante lâassemblea studentesca dellâistituto. Conseguentemente, erano stati sanzionati dalla dirigente scolastica, addirittura âsenza preventiva contestazione degli addebitiâ e senza avere avuto âla possibilitĂ di essere ascoltati a loro difesaâ, con la sospensione della retribuzione e lâinterruzione del rapporto di lavoro, e con conseguenze concernenti gli aspetti pensionistici, previdenziali, di carriera, di ferie e di tredicesima mensilitĂ (vd. Salvatore Braghini, MondoDiritto 2016). Si tratta di due docenti (Rsu), assistiti dallâUfficio legale della Uil-scuola, sostenuti anche da altri sindacati, potendosi peraltro configurare un comportamento antisindacale da parte della dirigente scolastica. Comunque, è stato e rimane un fondamentale esempio da parte delle Rappresentanze sindacali unitarie e dei sindacati della scuola. E non può non rappresentare un principio fondamentale per le Rappresentanze sindacali unitarie operanti nelle singole scuole.
In definitiva, nei giorni di svolgimento delle assemblee studentesche, la presenza dei docenti non è affatto un obbligo. Se ne hanno il piacere (e comunque se lo desiderano), i docenti possono assistere (ma giammai da âvigilantiâ), in qualitĂ di ospiti, per il tempo che ciascuno deciderĂ , alle assemblee dâistituto e a quelle di classe. E qualora lâassemblea dâistituto avesse a svolgersi in ambiente esterno alla scuola (sempre che il Comune o la Provincia non mettesse a disposizione a titolo gratuito il salone necessario, pur risultando un obbligo qualora lâistituto scolastico non avesse locali adeguati), lâaffitto di un salone o di una sala cinematografica sarebbe a carico degli studenti (delle famiglie degli studenti), come in molti Comuni purtroppo accade, corrispondendo ciascuno/a degli studenti e delle studentesse uno o due euro, o anche di piĂš se viene per loro proiettato un film. Svolgendosi lâassemblea studentesca in ambiente diverso da quello di normale frequenza delle lezioni, non è affatto compito dei docenti accompagnarli. Sulle assemblee studentesche dâistituto, anche con precise informazioni e osservazioni giuridiche, Gilda degli insegnanti, Orizzonte Scuola, Aetnascuola, Rete Scuole, Associazione Nazionale Docenti, Diritto scolastico, i siti dei sindacati della scuola e altri siti scolastici hanno pubblicato guide, schede e articoli (tra gli autori, Lucio Ficara, Luciano Serbenski, Salvatore Braghini, Vincenzo Pascuzzi). La ricerca è alquanto facile, compresa quella concernente le sentenze pronunciate dai Tribunali, Sezione lavoro, e le norme di legge, ovvero le fonti normative, fonti primarie del diritto.
Ritorniamo al preside attento alle norme, ai diritti dei docenti e alle sentenze della magistratura, contrastato dal preside-sceriffo che gli rema contro e che vorrebbe gli insegnanti tutti âvigilantiâ, obbligati dai presidi, che in questo caso violerebbero le fonti primarie del diritto, a essere presenti in qualitĂ di âvigilantiâ nelle assemblee studentesche dâistituto. A Polibio, come per tante problematiche scolastiche, tra le quali quelle riguardanti i comportamenti autoritari di presidi-padroni nei confronti del personale docente, degli ata e di dsga, questa volta è stata trasmessa per posta elettronica (è indicata in calce ai suoi articoli) la copia di una lettera (Cagliari, 17 novembre 2016) del segretario regionale della Sardegna per DirigentiScuola-Di.S.Conf. Giannetto Cadau indirizzata al Direttore Generale dellâU.S.R. per la Sardegna e, p.c., al ministro Stefania Giannini, al Miur Direzione generale per il personale scolastico, alla dottoressa Sabrina Capasso e alla Procura regionale della Corte dei conti (avente per oggetto: âI.I. De Castro, Oristano: Assemblea Studentiâ), con a essa allegata la âCir. 070â (Oristano, 11.11.2016, âoggetto: Assemblea di istituto, obblighi per il personale docenteâ) del dirigente scolastico Peppino Tilocca al personale docente e non docente e alla Dsga dellâIISS âA. De Castroâ di Oristano, in Sardegna.
Si tratta di fonti primarie, fondamentali per uno storiografo. Polibio ha sempre verificato lâesistenza dei documenti che gli sono stati inviati. Questa volta ne ha trovato conferma nel sito regionale di Cagliari in Sardegna e in quello nazionale (con sede operativa a Foggia, in Puglia) di DirigentiScuola-Di.S.Conf. Polibio, che di documenti ne ha ricevuti moltissimi, e peraltro li ha sempre ritenuti assolutamente necessari per procedere con i suoi circostanziati articoli, cosĂŹ da potersi dire â come peraltro è presente ed è stato scritto in molti siti che si occupano di questioni scolastiche (Associazione Nazionale Docenti, Gilda Venezia, Rete Scuole, Aetnascuola, Diritto Scolastico), a proposito della sentenza n. 2762 del 4 ottobre 2016 emessa dal giudice dott.ssa M. Angela Marchesiello del Tribunale civile di Foggia (integralmente pubblicata dai siti indicati) â che gli articoli di Polibio sono colmi di veritĂ . E sempre a Foggia, il quotidiano âlâAttaccoâ ha pubblicato, il 22 ottobre dellâanno in corso, lâarticolo di Lucia Piemontese, nellâintera pagina 11.
Viene premesso che la DirigentiScuola-Di.S.Conf. (nonostante le numerose sentenze dei giudici del lavoro â lâultima, recentissima, è la n. 7331 del giudice del lavoro di Foggia, riportata sul sito regionale della Flc-Cgil Puglia â che hanno annullato, perchĂŠ illegittimi, i provvedimenti riguardanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni comminate dai dirigenti scolastici ai docenti, e conseguentemente condannando, se è contenuto nella sentenza, la soccombente amministrazione al pagamento delle spese processuali) è fortemente impegnata nel ârivendicareâ, a danno dei docenti, il âdirittoâ, dai giudici sentenziato illegittimo perchĂŠ in violazione del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola, di infliggere ai docenti sanzioni disciplinari consistenti in sospensioni dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni. Giungendo, il 10 novembre, a scrivere, in specifici documenti (fonti primarie giĂ acquisite da Polibio), addirittura un ânientâaffatto!â alla domanda se i dirigenti scolastici debbono âattenersi a quella che si vorrebbe considerare ormai una giurisprudenza consolidataâ. Nella sostanza, una posizione da presidi-padroni nei confronti dei docenti. Che in definitiva rischia di causare danno a chi, dirigente scolastico/a, da sprovveduto/a, ha dato credito a quel ânientâaffattoâ. Peraltro, ciascuno è responsabili del danno erariale, dato che lâinsegnante arbitrariamente e illegittimamente sanzionato/a con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (retribuzione che gli verrĂ restituita, addirittura con tasso dâinteresse) è stato sostituito da un/una docente supplente. Pertanto, il/la preside sarebbe obbligato nei confronti della Corte dei conti a rispondere del danno causato.
Questa, adesso, la puntuale e giuridicamente corretta circolare 070 del dirigente scolastico Peppino Tilocca dellâIISS âDe Castroâ di Oristano sulle assemblee dâistituto e sugli obblighi per il personale docente: âA seguito di un attento esame della normativa riguardante le assemblee studentesche di istituto ritengo che i docenti non abbiano alcun obbligo di vigilanza sulle stesseâ, aggiungendo che âin mancanza di specifiche attivitĂ collegiali previste dal Piano annuale delle attivitĂ , i docenti non sono vincolati a svolgere altra prestazione lavorativa. Trattandosi tuttavia di giornata da computare per il calcolo delle presenze degli alunni ai fini della validitĂ dellâanno scolastico, rimane in capo al docente della prima ora la verifica della presenza degli alunni a scuola. Pertanto il docente, nelle giornate di assemblea, provvederĂ a fare lâappello della classe assegnatagli, dopo di che sarĂ libero da obblighi di servizio. Non è invece richiesta la presenza a scuola dei docenti impegnati nelle ore successive alla prima. Naturalmente, nel caso in cui lâinizio dellâassemblea sia previsto alla seconda ora, il docente in orario nella prima ora svolgerĂ regolarmente la lezione. La scuola dovrĂ dare la massima pubblicazione della convocazione dellâassemblea, pertanto la segreteria provvederĂ a pubblicare sul sito, in evidenza, data e orario di svolgimento, di modo che le famiglie ne siano adeguatamente informate. I docenti responsabili dei servizi agli studenti di ciascuna sede provvederanno anche a verificare che il comitato studentesco organizzi autonomamente il corretto svolgimento dellâassemblea.â
Apriti cielo! Il segretario regionale della Sardegna per DirigentiScuola-Di.S.Conf. Giannetto Cadau si è precipitato a scrivere la âlettera-espostoâ, datata 17 novembre 2016, inviata alle autoritĂ , politiche e non politiche, giĂ indicate, con allegata la copia della circolare n. 070 del dirigente scolastico Peppino Tilocca, premettendo che il âcapo dâistitutoâ, dopo aver sostenuto di aver effettuato un attento esame (?) della normativa riguardante le assemblea dâistituto, affermaâ (sĂŹ, ha scritto âaffermaâ) âche i docenti ânon abbiano alcun obbligo di vigilanza sulle stesse (!)ââ (per la veritĂ , il dirigente scolastico Tilocca aveva correttamente scritto âritengo che i docenti non abbiano alcun obbligo di vigilanza sulle stesseâ. Assolutamente perfetta la circolare 070 del dirigente scolastico Tilocca. Da fargli i complimenti per lâattenzione prestata alla normativa vigente e per quanto è scritto nella circolare 070. Assolutamente corretto. Mentre câè da esprimere intanto la disapprovazione per il punto interrogativo e per il punto esclamativo (si tratta, forse, di una derisione da restituire garbatamente al mittente?!) utilizzati dal segretario regionale Giannetto Cadau. Evidentemente, peraltro, gli è mancata qualcosa nella lettura della normativa riguardante le assemblee dâistituto; quel qualcosa a cui il dirigente scolastico Tilocca è stato puntualmente attento: la normativa vigente in materia di assemblee studentesche, e quindi sullâinesistente obbligo di presenza dei docenti, è fondata su fonti primarie del diritto. Il D.P.R. 297/94 è fonte primaria di diritto, e il suo articolo 13 al comma 8 sancisce che âallâassemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desideranoâ. Compreso: âpossonoâ e non âdebbonoâ, âpossonoâ se lo âdesideranoâ. E câè tantâaltro da leggere, ovviamente dopo avere fatto unâattenta ricerca, sempre se si ha la competenza per la ricerca, e da comprendere, avendo una pur minima, ma essenziale, competenza giuridica. Che il dirigente scolastico Peppino Tilocca certamente ha, e non è affatto minima. A Polibio viene da pensare che il dott. Pilocca aderisca alla Flc-Cgil dirigenti scolastici.
Lo stesso Giannetto Cadau, forse perchĂŠ non aveva dato attenzione al âpossonoâ, che è tuttâaltro del âdebbonoâ, ha scritto nella nota della quale si è giĂ detto, riferendosi allâespressione del dott. Tilocca (âa seguito di un attento esame della normativa riguardante le assemblee studentesche di istituto ritengo che i docenti non abbiano alcun obbligo di vigilanza sulle stesseâ) che âlâaffermazione apodittica, e alquanto temeraria, è particolarmente graveâ, completando il periodo delle sue immaginifiche scene apocalittiche con lâespressione che âla gravitĂ dellâaffermazione non può essere valutata anche perchĂŠ da essa può derivare una tendenza allâemulazione da parte di altri dirigenti scolasticiâ. Ma allora è una vera ossessione, da parte della DirigentiScuola, la pretesa di potere infliggere ai docenti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni. Immaginateli mentre svolgerebbero la funzione di denunciante e quella di giudicante! Câè da sperare che non vogliano infliggerla anche ai dirigenti scolastici che rispettano la normativa riguardante le assemblee studentesche dâistituto e i diritti dei docenti! Comunque, auguriamoci che nessun dirigente scolastico (a Polibio è stato inviato anche un articolo pubblicato nel marzo del 2007 sul quotidiano cagliaritano âLâUnione Sardaâ, ed è stata rinvenuta anche sul sito della Flc-Cgil) faccia âpulire i bagni agli studentiâ. Certamente deprecabile la reazione di una delle madri nei confronti di quel dirigente scolastico, ma bisogna âsalvaguardare la qualitĂ del servizio scolasticoâ e il rapporto con gli studenti, essendo per lâAmministrazione scolastica un âdovere ⌠lâintervenire proprio in difesa della qualitĂ del servizio e dellâutenzaâ. Per farlo correttamente, è necessaria la massima attenzione.
La questione sanzioni disciplinari è rinviata a un prossimo intervento di Polibio â al momento occupato nella stesura di un documentato volume dal titolo âCinquanta sfumature di giallo nel licenziamento della dsga del âMarconiâ di Foggiaâ â sui presidi-padroni âimpegnatiâ nellâillegittima pretesa delle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni da irrogare ai docenti. Soprattutto dopo la recentissima sentenza n. 7331 del Tribunale del lavoro di Foggia che, a seguito di altre, anche altrove, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dallâinsegnamento e dalla retribuzione per dieci giorni inflitta dalla dirigente scolastica dellâIstituto comprensivo âG. Catalano-G.Moscatiâ di Foggia a una docente.                   A Foggia, sostanzialmente in âcasa propriaâ (per intenderci, nel Comune in cui câè la sede legale della Dirigentiscuola aderente alla Confedir), con riferimento al segretario generale Dirigentiscuola e segretario generale aggiunto Confedir Attilio Fratta, ex dirigente scolastico da qualche anno in pensione. Peraltro, sembra che, a proposito di dirigenti sindacali di almeno una delle organizzazioni nazionali, lo stesso Attilio Fratta, nella duplice veste di segretario generale Dirigentiscuola e di segretario generale aggiunto Confedir, abbia assunto, con una lettera-esposto inviata a numerosi destinatari (al Presidente del Consiglio dei ministri e, p.c., al ministro del Lavoro, al Procuratore generale e ai Procuratori regionali della Corte dei conti, al Comandante generale della Guardia di finanza, alle Agenzie di stampa e ai quotidiani, alla Rai, a Mediaset e ad altre reti televisive) una posizione non condivisa affatto dal segretario generale della Confedir, sia per i contenuti, sia per il âfraseggio usatoâ. I documenti, che riguardano la questione e quelli concernenti lâassillante pretesa di infliggere ai docenti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni, anche in questo caso inviati a Polibio, e arricchiscono il suo archivio, sono colmi di interessanti particolari, da essere oggetto di prossimi articoli.
Ritornando, in conclusione, alla âlettera-espostoâ del segretario regionale della Sardegna per DirigentiScuola-Di.S.Conf. Giannetto Cadau, viene detto che è fondamentale conoscere e applicare le norme di legge, ovvero le fonti normative, fonti primarie del diritto. Non è necessario indicarle a chi copre una funzione che gli impone di doverle conoscere e, ovviamente, comprendere. Si comprende lâinadeguatezza alla ricerca e alle osservazioni giuridiche di chi, andando contro a colui che invece ha dato ampia prova di essere ottimo ricercatore e molto attento alle osservazioni giuridiche, utilizza espressioni dalle quali si deduce facilmente lâinadeguatezza. Per esempio, scrivere che lâestensore della nota, riferendosi al dirigente scolastico Peppino Tilocca, non indica, âcon estrema imperizia, quali siano state le norme dallo stesso esaminate, nĂŠ quelle dalle quali abbia tratto i propri convincimentiâ. Mica doveva spiegargliele a lui! Continuando con un âè pertanto evidente che costui sembra ignorare che le assemblee scolastiche (in classe e dâistituto) costituiscono, a tutti gli effetti, attivitĂ didattica, sancito dalla normativa vigente (D.Lgs 297/94, artt. 12, 13, 14 â C.M. 312/1979 â C.M. 4733/2003), e che da ciò consegue lâobbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio, ai sensi dellâart. 2048 c.c.. Obbligo, peraltro, ribadito numerose volte dalla giurisprudenza nei vari gradiâ.
Come si fa a informarlo che lâarticolo 12 ha per titolo âDiritto di assembleaâ; che lâarticolo 13 nei commi da 1 a 7 riguarda la richiesta, lâorganizzazione delle assemblee studentesche, i rappresentanti e il comitato degli studenti, il numero delle assemblee consentite, lâutilizzazione di ore destinate alle assemblee, e che il comma precisa che âallâassemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderinoâ (si tratta di lingua italiana: âpossonoâ, non âdebbonoâ; âpossono assistere ⌠i docenti che lo desiderinoâ); che il solito âpossonoâ si trova anche nel comma 8 dellâarticolo 15? E come può altresĂŹ essergli detto che il D.Leg. è âfonte primaria di dirittoâ a cui le circolari ministeriali debbono assolutamente attenersi? E ancora, come comunicargli, per quanto concerne lâarticolo 2048 del codice civile, che lâinsegnante non è genitore o datore di lavoro dello studente? Per la sicurezza nei luoghi di lavoro (quindi anche per gli insegnanti) ci sono varie componenti: il RSPP, il referente per la sicurezza, il RLS e il RSU.
In definitiva, è necessario sollecitarlo e ad aiutarlo a non pensare piĂš agli/alle insegnanti con lâintento di âobbligarli/le a svolgere attivitĂ che non debbono affatto svolgere (nel caso di specie, câè il dirigente scolastico Peppino Tilocca, che, dalle semplice lettura della sua circolare 070, Polibio ha certezza della sua competenza). Se in definitiva il segretario regionale della DirigentiScuola per la Sardegna Giannetto Cadau volesse un aiuto, e se il dott. Tilocca avesse disponibilitĂ di tempo e volontĂ di farlo, lo chieda proprio al dirigente scolastico Peppino Tilocca.
Polibio                                                                                                                                            [email protected].
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